STATUTO AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO:
Art.1
- Denominazione e natura
1.1
È costituita l’associazione
denominata “AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO". La denominazione è
seguita dalla sigla OdV (“Organizzazione di
Volontariato”), o ETS (“ente del terzo settore”) o quelle altre che siano
previste dalla vigente legislazione per indicare gli enti di volontariato senza
fini di lucro.
1.2
Dell'Associazione fanno parte le
associazioni comunali o comunque appartenenti come strutture territoriali di
base all’AVIS italiana - Associazione Volontari Italiani del Sangue, fondata a
Milano nel 1927 e riconosciuta con legge 20 febbraio 1950 n.49 (“AVIS nazionale”).
1.3
Tramite dette associazioni
partecipano anche i loro iscritti, persone fisiche che donano volontariamente,
gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.
1.4
L’Associazione ha lo status di
affiliata ad AVIS nazionale, come da delibera di quest’ultima comunicata in
data 20.4.2005, non rientrando quindi fra le sue articolazioni territoriali.
Art.2
- Scopi e attività
2.1
L’Associazione è ente strumentale
ed ausiliario delle associazioni di volontariato che ne fanno parte, volta a
consentire la messa in comune e quindi il migliore svolgimento di parte delle
attività di costoro e dei loro iscritti volontari e donatori. Pertanto, è essa
stessa un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non
ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione,
ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e
di utilità sociale.
2.2
L’Associazione condivide con i
suoi soci lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua
frazione, volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole,
intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di
civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio sociosanitario
ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale
d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione
sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
2.3
Per il perseguimento dei propri
fini l’Associazione svolge in via esclusiva attività di interesse generale in
base alla vigente normativa, con riferimento a interventi e servizi sociali;
interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca
scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione;
beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili,
sociali.
2.4
In particolare, svolge per conto
dei suoi soci le seguenti attività:
a)
gestione dei centri di raccolta
sangue fissi e mobili, anche in compartecipazione con analoghe associazioni,
provvedendo alla stipula delle appropriate convenzioni con il servizio
sanitario pubblico o altri soggetti abilitati per legge, laddove necessario od
opportuno;
b)
gestione di ambulatori per visite
specialistiche e laboratori di analisi destinati all’effettuazione di
consulenze ed esami, ottenendo le prescritte
autorizzazioni, destinati ai volontari donatori e agli altri utenti
identificati in base alle regole dei suoi associati o comunque in funzione dei
suoi scopi;
c)
campagne di comunicazione
sociale, informazione e promozione del dono
del sangue, nonché altre attività di comunicazione esterna, interna ed
istituzionale;
d)
pubblicazione di riviste,
bollettini e materiale multimediale;
e)
iniziative di raccolta di fondi
finalizzate a scopi solidali ed umanitari e al sostegno della ricerca
scientifica;
f)
collaborazioni con altre
associazioni di settore e soggetti comunque utili agli scopi istituzionali;
g)
ogni altra attività che i soci
ritengano utile svolgere in comune nell’ambito degli scopi volontaristici e
solidaristici loro e dell’Associazione.
2.5
L’Associazione può svolgere
attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,
entro i limiti della vigente disciplina del “Terzo settore"; può inoltre
svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
2.6
L’Associazione non ha alcun fine
di lucro. Pertanto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la sua esistenza sono impiegati esclusivamente per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e non possono
essere distribuiti, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la
distribuzione siano imposte per legge.
Art.
3 - Durata
L’associazione
ha durata illimitata, salva ogni diversa deliberazione dell’assemblea
Art.
4 - Sede
L’associazione
ha sede legale attualmente in Torino con indirizzo in Via Piacenza 7. Il
trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso comune, non comporta
modifica statutaria ed è rimesso alla decisione dell'organo direttivo.
Art.
5 - Soci, requisiti e ammissione
5.1
Sono soci dell’Associazione le
Avis comunali o gli equivalenti organismi di base appartenenti alla rete
territoriale di AVIS nazionale, e quindi alla Rete Associativa Nazionale di
quest’ultima, che abbiano sede in Piemonte e ne facciano richiesta, avendo
deciso di utilizzare i servizi messi a loro disposizione dall’Associazione per
i prelievi ai propri iscritti e per eventuali altre loro attività istituzionali
(“Soci AVIS”).
5.2
L’ammissione nell’Associazione
dei Soci AVIS è deliberata dal Comitato di gestione su apposita domanda da
parte dell'associazione interessata.
5.3
L’eventuale delibera di rigetto è
motivata e comunicata entro 90 (novanta) giorni all’interessato. Quest’ultimo
entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione può chiedere che si
pronunci l'Assemblea in occasione della sua
prossima convocazione.
5.4
Sono inoltre soci
dell’Associazione le persone fisiche iscritte ai Soci AVIS, purché siano
donatori di sangue o comunque prestino attività di volontariato utile alla
raccolta del sangue o agli altri fini dell’Associazione ("Soci donatori”).
5.5
L’ammissione dei Soci donatori
all’Associazione è automatica in base alle risultanze del Socio AVIS di
appartenenza, ferma restando la facoltà dell'Associazione di verificare i
requisiti in ogni momento. Parimenti è automatica la loro cessazione nel
momento della cessazione del Socio AVIS di appartenenza.
5.6
II domicilio dei Soci AVIS è
quello risultante dal Libro soci, che a sua volta deve essere sempre aggiornato
in base alle loro comunicazioni, mentre quello dei Soci donatori è eletto
presso il Socio AVIS cui appartengono.
5.7
inoltre ciascun Socio AVIS
rappresenta i Soci donatori ad esso iscritti in tutti i rapporti con
l’Associazione, fatti salvi l’esercizio dei compiti inerenti le cariche a questi
ultimi assegnate e i singoli atti che espressamente il Socio donatore ritenga
di compiere in autonomia.
5.8
La qualifica di socio è personale
e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.
5.9
L’attività di volontariato non
può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario
possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese
effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti
preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse
Art. 6 - Diritti dei
Soci
-
partecipare alla vita associativa e agli organi associativi
attraverso l'Assemblea;
-
essere prontamente informato sulle iniziative, i programmi e le attività
dell'Associazione.
6.2
I Soci AVIS hanno diritto di concordare
con i preposti dell'Associazione il programma dei prelievi che coinvolgono i
propri iscritti.
Art. 7 - Doveri dei Soci
-
rispettare le norme statutarie e regolamentari e le decisioni degli organi
associativi;
-
mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione.
7.2
I Soci AVIS, come definiti
all'art. 5.1, devono inoltre:
-
rispettare il programma dei prelievi collettivi annualmente concordato
con l’Associazione e tutte le raccomandazioni emesse dalla stessa;
-
versare il contributo periodico stabilito dall'Assemblea, per l'esercizio sociale in corso qualunque
sia il momento dell'ammissione o cessazione del Socio.
Art. 8 - Cessazione dei
Soci
8.1
La qualifica di socio si perde
per:
b) perdita dei requisiti di ammissione, compresa la cessata attività o lo scioglimento dei Soci AVIS e la cessazione della partecipazione del Socio donatore ad un Socio AVIS;
c)
gravi inadempienze agli obblighi
derivanti dal presente statuto o comportamento contrario ad esso, o comunque
per atti che danneggino l’Associazione e i suoi membri.
8.2
È considerata inadempienza grave,
per i Soci AVIS, il mancato pagamento della quota annuale, laddove tale quota
sia stabilita dall'Assemblea.
8.3
L’accertamento del recesso è
compiuto dal Comitato di gestione, mentre la decisione di esclusione è da
quest’ultimo rimessa alla delibera dell’Assemblea. Prima della delibera di
esclusione devono essere contestati per iscritto gli addebiti al socio,
consentendo facoltà di replica.
Art. 9 - Organi
dell’Associazione
9.1
Sono organi dell’Associazione:
c)
il Comitato di gestione, nel cui
ambito può essere costituito ed operare l’Ufficio di presidenza;
9.2
Salvo diversa disposizione, tutte
le cariche
-
limitatamente a quelle rientranti nell'ufficio di Presidenza, possono
essere elette per due mandati consecutivi, compresi quelli già iniziati e poi
interrotti per qualsiasi causa, e nuovamente essere elette dopo una "vacatio" di un mandato,
-
sono riservate ai Soci donatori, come definiti all'alt 5.4, e non sono
retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti dell'Organo di
controllo esterni all'Associazione e non iscritti ai Soci AVIS.
9.3
L’Associazione, nei casi previsti
dalla legge, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi
titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo
nonché ai dirigenti.
9.4
I titolari di cariche sociali non
devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che
comportano l’interdizione dai pubblici uffici.
Art.
10 - Assemblea dei Soci
10.1
L’Assemblea è formata dai
rappresentanti legali dei Soci AVIS e dai delegati espressi dai Soci donatori,
che mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea
sul bilancio dell’anno successivo.
10.2
Considerata la tendenziale
coincidenza fra la qualità di Soci donatori e il numero delle donazioni, i delegati
sono eletti nell’ambito di ciascun Socio AVIS, secondo le proprie regole
assembleari, in ragione di uno ogni 300
(trecento) donazioni, o frazioni non inferiori a 150 (centocinquanta),
effettuate nell’anno che precede quello in cui l'Assemblea è convocata, dai
rispettivi volontari iscritti a quel Socio AVIS.
10.3
I rappresentanti dei Soci AVIS
che non esprimono alcun delegato devono essere eletti dai rispettivi Soci
donatori.
10.4
Si considerano aventi diritto di
voto i rappresentanti e i delegati dei Soci AVIS che risultino iscritti nel
Libro degli associati aggiornato alla
data dell’assemblea.
10.5
Ogni rappresentante o delegato
può farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante o delegato,
anche se espresso da (o iscritto a) altro Socio AVIS, con delega scritta. Ogni
rappresentante o delegato non può ricevere più di tre deleghe.
10.6
L’assemblea si riunisce almeno
una volta l'anno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio.
10.7
Inoltre si riunisce ogni qual
volta il Comitato di gestione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta
richiesta dall'Organo di controllo o congiuntamente da tanti Soci che nella
precedente assemblea abbiano complessivamente espresso almeno un decimo dei
voti.
10.8
L’Assemblea è convocata dal
Presidente con avviso scritto, con qualunque mezzo anche, via e-mail, inviato
almeno quindici giorni prima della seduta; il termine è abbreviabile a sette
giorni in casi di motivata urgenza.
10.9
La convocazione deve contenere
gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione
stabiliti per la prima e la seconda convocazione
10.10
Può essere previsto l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento
(in precedenza approvato dall’Assemblea stessa), purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Art.
11 - Competenze e maggioranze
a)
l’approvazione del bilancio
consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta,
presentati dal Comitato di gestione, e dalla relazione dell’Organo di
controllo, nonché la ratifica del bilancio preventivo del Comitato di gestione;
b)
l’elezione e la revoca dei
componenti del Comitato di gestione, eventualmente designando fra essi il
presidente;
c)
la nomina e la revoca dell’Organo
di controllo;
d)
l’approvazione delle modifiche
del presente Statuto proposte dal Comitato di gestione;
e)
l’approvazione di regolamenti
attuativi dello statuto e delle linee di indirizzo e delle direttive generali per
il funzionamento dell’Associzione, proposte dal Comitato di gestione;
f)
lo scioglimento
dell’Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione
dell’eventuale patrimonio residuo;
g)
la determinazione delle quote e
di ogni altro contributo dei Soci AVIS all’attività associativa, tenendo conto
delle proposte del Comitato di gestione e di quanto esposto in bilancio;
h)
ogni altro compito che non
rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo
associativo.
11.2
In mancanza di diversa previsione
statutaria, le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a
maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi
diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il
numero degli intervenuti.
11.3
Per le modifiche dello Statuto
occorre, anche in seconda con vocazione,
il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
11.4
Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza e il
voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.
11.5
Per deliberare sulla revoca o
l’anticipata cessazione dell’intero Comitato di gestione i rappresentanti e i
delegati devono essere stati eletti o designati, secondo le regole interne del
Socio AVIS che li esprime, con espresso mandato a deliberare su tali temi.
Art.
12 - Presidente
12.1
II Presidente è eletto dal
Comitato di gestione al proprio interno, qualora non vi abbia provveduto
l’Assemblea, presiede l’Associazione, ne ha la rappresentanza legale ed ha la
firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
12.2
Al Presidente spetta, inoltre:
a)
convocare e presiedere (l’Assemblea
e il Comitato di gestione, nonché formularne l’ordine del giorno;
b)
curare l’esecuzione e
l’attuazione delle delibere del Comitato;
c)
assumere, solo in casi di
urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato, con l’obbligo di
sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che
dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.
12.3
In caso di assenza o impedimento
temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. La firma o
la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi,
dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
12.4
II Presidente nominato
dall’Assemblea può essere sostituito dal comitato di gestione a maggioranza
qualificata dei due terzi dei suoi componenti, altrimenti la decisione è
rimessa dal Comitato all’Assemblea.
Art. 13 - Ufficio di
presidenza
13.1
È un’articolazione interna del
Comitato di gestione ed è composto dal Presidente, dai vice-presidenti (di cui
uno è designato “vicario" dal presidente stesso), dal segretario e dal
tesoriere designati dal Comitato di gestione, nonché dagli altri membri cui il
Comitato abbia delegato poteri gestori.
13.2
L’Ufficio di presidenza è
convocato o consultato dal Presidente, senza formalità, e può prendere a
maggioranza dei suoi componenti le decisioni di ordinaria amministrazione che
spettano al Comitato di gestione, salve diverse decisioni di quest’ultimo, in
particolare:
a)
l’acquisto di beni e servizi nei
limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
b)
la scelta delle persone che
prestano la propria opera all'Associazione, a titolo subordinato o autonomo,
inclusi incarichi di consulenza e professionali.
13.3
Le decisioni dell’ufficio di
presidenza sono riportate nel libro delle decisioni del Comitato di gestione e
devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato medesimo in occasione della
prima riunione successiva.
Art.
14 - Comitato di gestione
14.1
II Comitato di gestione è
l'organo amministrativo dell'Associazione ed è composto da membri eletti
dall'Assemblea, nel numero superiore a cinque determinato dall'Assemblea stessa
in una seduta precedente a quella elettiva. L'Assemblea può anche stabilire che
un certo numero di membri rappresentino determinati territori e quindi siano
eletti dai Soci di quel territorio, purché la maggioranza sia eletta dalla
maggioranza dei voti.
14.2
I membri da eleggere sono scelti
fra i Soci donatori o indicati dai Soci AVIS tra i propri associati. Si
applicano le cause di ineleggibilità e decadenza dell’articolo 2382 del codice civile.
14.3
L’Assemblea designa anche i
membri supplenti che sostituiranno, in ordine di designazione, membri
effettivi del Comitato di gestione che dovessero cessare dalla loro attività
per qualsiasi motivo.
14.4
Ove i non eletti di volta in
volta interpellati non possano o non vogliano
accettare la carica, il Comitato procede alla sostituzione mediante cooptazione
tra i delegati dei Soci statutariamente in regola. La cooptazione, nel corso
dello stesso mandato, è consentita fino alla metà dei componenti del Comitato e
oltre tale limite si procederà al rinnovo dell’intero Comitato.
14.5
II Comitato elegge al proprio
interno il Presidente (se non nominato dall’Assemblea), e su proposta del
Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti - dei quali uno Vicario - il
Segretario e il tesoriere.
14.6
II Comitato si riunisce almeno
per l’approvazione bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e
ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi
componenti, nonché quando lo richieda l’Organo di controllo.
14.7
II Comitato è convocato con
avviso scritto, con qualunque mezzo anche via e-mail, inviato almeno otto
giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata almeno
due giorni prima.
14.8
II Comitato è validamente
costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta
eccezione per quella di proposta all'Assemblea di espulsione di un Socio e per
quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti
aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
14.9
Al Comitato spettano tutti i
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi
quelli espressamente riservati per legge o per statuto all’Assemblea, nonché
l'esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l'esercizio di
ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il
raggiungimento dei fini statutari.
14.10
II Comitato può delegare tutti o
parte dei suoi poteri a singoli suoi membri, nonché deliberare il conferimento
di procure ad altri incaricati dell'Associazione.
Art.
15 - Tesoriere e Segretario
15.1
Sono membri del Comitato di
gestione cui vengono delegati i seguenti compiti:
a)
al tesoriere la tenuta contabile
e gli altri adempimenti amministrativi dell’Associazione, compresa la
predisposizione delle bozze dei bilanci che il Comitato presenta all’Assemblea;
b)
al Segretario la redazione dei
verbali degli organi associativi e la tenuta dei libri dell’Associazione.
Art. 16 - Organo di controllo
16.1
L’Organo di controllo è nominato
dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti
anche fra non Soci, senza alcun limite di mandati. I membri eleggono fra loro
il presidente.
16.2
Nei casi previsti dalla legge,
almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori
legali iscritti nell’apposito registro e i restanti membri, se non iscritti in
tale registro, devono comunque possedere le prescritte qualità professionali.
16.3
L'Organo di controllo vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
16.4
Esso esercita inoltre il
controllo contabile, quando non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e, dove prescritto per legge, i suoi componenti
siano revisori legali.
16.5
L'organo di controllo esercita
inoltre compiti di verifica delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, nonché le attestazioni prescritte dalla legge, anche con
riguardo al bilancio sociale.
16.6
Delle proprie riunioni l’Organo
di controllo redige apposito verbale.
16.7
I componenti dell’organo di
controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere ai membri del
Comitato di gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
16.7
Essi inoltre partecipano di
diritto all’Assemblea, senza diritto di voto, e sono invitati a partecipare
alle sedute del Comitato di gestione.
Art.
17 - Patrimonio
17.1
II patrimonio dell’Associazione è
costituito dai beni mobili ed immobili e dai diritti che pervengano
all'Associazione a qualsiasi titolo.
17.2
II patrimonio e le attività
associative sono finanziati con:
b)
i contributi dei Soci AVIS
stabiliti dall’Assemblea;
c)
eventuali contributi straordinari
ed elargizioni e lasciti di qualunque genere dei soci o di terzi;
d)
i contributi e i rimborsi
relativi alle convenzioni per l’attività di raccolta e ogni altro tipo di
contributo e sovvenzione pubblici, generici o finalizzati a specifici progetti;
e)
eventuali altri proventi delle
attività dell’Associazione, nei limiti consentiti dalla legge;
f)
ogni altro avanzo di gestione;
g)
finanziamenti a debito, in casi
di motivate necessità e previa delibera autorizzativa dell’Assemblea.
17.3
II patrimonio e ogni altro avanzo
o provento, fondi e riserve comunque denominate, sono vincolati agli scopi e
alle attività dell’Associazione e non possono essere distribuiti in alcun modo,
salvi gli obblighi di legge e la devoluzione nel momento dello scioglimento
dell’Associazione.
Art.
18 - Devoluzione del patrimonio
18.1
Considerata la sua natura di ente
strumentale dei Soci, in caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione il
suo patrimonio viene devoluto e suddiviso fra i Soci AVIS che abbiano mantenuto
i requisiti per essere legalmente qualificati associazioni di volontariato ed
enti del terzo settore, che appartengano alla rete Avis nazionale e che abbiano
statutariamente il vincolo della devoluzione del loro patrimonio all’Avis di
livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue
finalità analoghe.
18.2 A ciascun Socio AVIS viene attribuita una quota del patrimonio netto esistente all’atto dello scioglimento, proporzionale al numero di unità di sangue e di emocomponenti mediamente raccolte da quel Socio, rispetto al numero complessivo raccolto da tutti i Soci, nel quadriennio che precede la data di scioglimento.
18.3
I cespiti vengono liquidati dai liquidatori, col parere dell’organo di
controllo che verifica il rispetto di procedure competitive adeguate, salvo
quelli di cui, prima di essere venduti, uno o più Soci, anche congiuntamente,
chiedano l’assegnazione in natura, offrendo gli eventuali conguagli di valore,
anche in forma di assunzione di debiti dell’Associazione
18.4
In tale ultimo caso il cespite
viene assegnato al valore risultante da perizia redatta da esperti indipendenti
indicati dall’Organo di controllo. I Soci assegnatari rimborsano pro quota il costo delle perizie se i beni da assegnare
valgono meno del settanta percento del totale da liquidare.
18.5
I beni oggetto di richieste di
assegnazione confliggenti sono assegnati al Socio che ha fatto la richiesta di
maggior valore o, in caso di parità, mediante sorteggio.
18.6
La quota dei Soci che non abbiano
i requisiti del comma 1 viene ripartita fra gli altri Soci.
Art.
19 - Esercizio e bilancio
19.1
L’esercizio ha la durata di un
anno solare.
19.2
Entro il 31 (trentuno) dicembre di
ogni anno il Comitato di gestione approva il preventivo finanziario dell’anno
successivo, che viene presentato entro il 30 (trenta) di aprile per la
ratifica dell’Assemblea, la quale nella stessa occasione approva il bilancio
consuntivo dell’anno precedente.
19.3 II bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
19.4
I bilanci con i relativi allegati devono
restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che
precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame
ai Soci che lo richiedano.
19.5
Dopo l’approvazione in Assemblea
il Bilancio è depositato presso l’Autorità indicata dalla legge.
19.6
L’Associazione redige e pubblica
inoltre il Bilancio sociale, nei casi prescritti dalla legge.
Art.
20 - Libri dell’Associazione
20.1
L’Associazione tiene i seguenti
libri sociali:
b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
c)
il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;