Art. 1 - Denominazione e natura

1.1 È costituita l’associazione denominata “AVIS INTERCOMUNALE ARNALDO COLOMBO O.D.V.”.

1.2 Dell’Associazione fanno parte le associazioni comunali o comunque appartenenti come strutture territoriali di base all'AVIS italiana - Associazione Volontari Italiani del Sangue, fondata a Milano nel 1927 e riconosciuta con legge 20 febbraio 1950 n.49 (“AVIS nazionale”).

1.3 Tramite dette associazioni partecipano anche i loro iscritti, persone fisiche che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonima­mente il proprio sangue.

1.4 L’Associazione ha lo status di affiliata ad AVIS nazionale, come da delibera di quest’ultima comunicata in data 20.4.2005, non rientrando quindi fra le sue articolazioni territoriali, e pertanto fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) ‘AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale’, ai sensi del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n.l17).

1.5 La perdita della qualifica di socio della Rete Associativa per qualsiasi causa comporta per l’Associazione il divieto di utilizzare la denominazione AVIS. In tale caso, dovrà essere prontamente rimessa all’assemblea dei soci ogni decisione sull’eventuale scioglimento dell’Associazione o sulle even­tuali modifiche statutarie in merito alle attività associative e alle modalità di attuazione.

Art. 2 - Scopi e attività

2.1       L’Associazione è ente strumentale ed ausiliario delle associazioni di volontariato che ne fanno parte, volta a consentire la messa in comune e quindi il migliore svolgimento di parte delle attività di costoro e dei loro iscritti vo­lontari e donatori. Pertanto, è essa stessa unassociazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente fi­nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2      L’Associazione condivide con i suoi soci lo scopo di promuovere la do­nazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associa­ta, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universa­le ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio sociosanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e delia tutela del diritto alla salute.

2.3      Per il perseguimento dei propri fini l’Associazione svolge in via esclusi­ va attività di interesse generale in base alla vigente normativa, con riferimen­to a interventi e servizi sociali: interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficienza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

2.4      In particolare, svolge per conto dei suoi soci le seguenti attività:

a)      gestione dei centri di raccolta sangue fissi e mobili, anche in comparteci­pazione con analoghe associazioni, provvedendo alla stipula delle appropria­te convenzioni con il servizio sanitario pubblico o altri soggetti abilitati per legge, laddove necessario od opportuno;

b)       gestione di ambulatori per visite specialistiche e laboratori di analisi desti­nati al l’effettuazione di consulenze ed esami, ottenendo le prescritte autoriz­zazioni, destinati ai volontari donatori e agli altri utenti identificati in base al­le regole dei suoi associati o comunque in funzione dei suoi scopi;

c)        campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché altre attività di comunicazione esterna, interna ed istitu­zionale;

d)       pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;

e)        iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari e al

sostegno della ricerca scientifica;

f) collaborazioni con altre associazioni di settore e soggetti comunque utili agli scopi istituzionali;

g) ogni altra attività che i soci ritengano utile svolgere in comune nell'ambito degli scopi volontaristici e solidaristici loro e dell’Associazione.

2.5       L’Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto al­le attività di interesse generale, entro i limiti della vigente disciplina del “Terzo settore”; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

2.6        L’Associazione non ha alcun fine di lucro. Pertanto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza sono impiega­ti esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle di­rettamente connesse e non possono essere distribuiti, anche in modo indiret­to, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2.7        Per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui sopra l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata salva ogni diversa deliberazione dell’as­semblea.

Art. 4 - Sede

L’associazione ha sede legale attualmente in Torino con indirizzo in via Pia­cenza 7. Il trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso comune, non comporta modifica statuaria ed è rimesso alla decisione dell’organo diretti­vo.

Art. 5 - Soci, requisiti e ammissione

5.1      Sono soci dell’Associazione le Avis comunali o gli equivalenti organismi di base appartenenti alla rete territoriale di AVIS nazionale, e quindi alla Re­te Associativa Nazionale di quest’ultima, che abbiano sede in Piemonte e ne facciano richiesta, avendo deciso di utilizzare i servizi messi a loro disposi­zione dall’Associazione per i prelievi ai propri iscritti e per eventuali altre lo­ro attività istituzionali ("Soci AVIS").

5.2      L’ammissione nell’Associazione dei Soci AVIS è deliberata dal Comita­to di gestione su apposita domanda da parte dell’associazione interessata.

5.3      L’eventuale delibera di rigetto è motivata e comunicata entro 90 (novan­ta) giorni all’interessato. Quest’ultimo entro 30 (trenta) giorni dalla comuni­cazione può chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della sua prossima convocazione.

5.4      Sono inoltre soci dell’Associazione le persone fisiche iscritte ai Soci AVIS, purché siano donatori di sangue o comunque prestino attività di volontariato utile alla raccolta del sangue o agli altri fini dell’Associazione (“Soci donatori”).

5.5       L’ammissione dei Soci donatori all’Associazione è automatica in base al­le risultanze del Socio AVIS di appartenenza, ferma restando la facoltà dell’Associazione di verificare i requisiti in ogni momento. Parimenti è automa­tica la loro cessazione nel momento della cessazione del Socio AVIS di ap­partenenza.

5.6       II domicilio dei Soci AVIS è quello risultante dal Libro soci, che a sua volta deve essere sempre aggiornato in base alle loro comunicazioni, mentre quello dei Soci donatori è eletto presso il Socio AVIS cui appartengono.

5.7       Inoltre ciascun Socio AVIS rappresenta i Soci donatori ad esso iscritti in tutti i rapporti con l’Associazione, fatti salvi l’esercizio dei compiti inerenti le cariche a questi ultimi assegnate e i singoli atti che espressamente il Socio donatore ritenga di compiere in autonomia.

5.8       La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari.

5.9       L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nem­meno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dal­l’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’atti­vità prestala, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stes­se.

Art. 6 - Diritti dei Soci

6.1      Ogni Socio ha diritto di:

- partecipare alla vita associativa e agli organi associativi attraverso l’Assemblea;

-      essere prontamente informato sulle iniziative, i programmi e le attività dell'Associazione.

6.2        I Soci AVIS hanno diritto di concordare con i preposti dell'Associazione il programma dei prelievi che coinvolgono i propri iscritti.

Art. 7 - Doveri dei Soci

7.1       I Soci devono:

-      rispettare le norme statutarie e regolamentari e le decisioni degli organi as­sociativi;

-      mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazio­ne.

7.2       I Soci AVIS devono inoltre:

-       rispettare il programma dei prelievi collettivi annualmente concordato con

l’Associazione e tutte le raccomandazioni emesse dalla stessa;

-       versare il contributo periodico stabilito dall’Assemblea, per l’esercizio sociale in corso qualunque sia il momento dell'ammissione o cessazione del Socio.

Art. 8 - Cessazione dei Soci

8.1      La qualifica di socio si perde per:

a)       recesso o dimissioni;

b)       perdita dei requisiti di ammissione, compresa la cessala attività o lo scio­glimento dei Soci AVIS e la cessazione della partecipazione del Socio dona­tore ad un Socio AVIS;

c)        gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o compor­tamento contrario ad esso, o comunque per atti che danneggino l’Associazio­ne e i suoi membri.

8.2       E’ considerata inadempienza grave, per i Soci AVIS, il mancato paga­mento della quota annuale, laddove tale quota sia stabilita dall’Assemblea.

8.3       L’accertamento del recesso è compiuto dal Comitato di gestione, mentre la decisione di esclusione è da quest’ultimo rimessa alla delibera dell’Assem­blea. Prima della delibera di esclusione devono essere contestati per iscritto gli addebiti al socio, consentendo facoltà di replica.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

9.1       Sono organi dell’Associazione:

a)       l’Assemblea dei soci

b)       il Presidente

c)        il Comitato di gestione, nel cui ambito può essere costituito ed operare l’Ufficio di presidenza;

d)       l’Organo di controllo, la cui nomina è facoltativa se non prescritta dalla legge;

e)        l’Addetto contabile e di bilancio, la cui nomina è facoltativa in presenza dell’Organo di controllo

9.2        Salvo diversa disposizione, tutte le cariche

-       durano quattro anni,

-       limitatamente a quelle rientranti nell’ufficio di Presidenza, possono essere elette per due mandati consecutivi, compresi quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, e nuovamente essere elette dopo una “vacatio” di un mandato,

-       sono riservate ai Soci donatori, come definiti all’art. 5.4, e non sono retri­buite, fatta eventualmente eccezione per i componenti dell'Organo di con­trollo e per l'Addetto contabile e di bilancio, ove siano esterni all’Associazione e non iscritti ai Soci AVIS.

9.3       L’Associazione, nei casi previsti dalla legge, provvede a pubblicare an­nualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolu­menti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti de­gli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

9.4       I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uf­fici.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

10.1      L’Assemblea è formata dai rappresentanti legali dei Soci AVIS e dai de­legati espressi dai Soci donatori, che mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea sul bilancio dell’anno successivo.

10.2      Considerata la tendenziale coincidenza fra la qualità di Soci donatori e il numero delle donazioni, i delegati sono eletti nell’ambito di ciascun Socio AVIS, secondo le proprie regole assembleari, in ragione di uno ogni 300 (tre­cento) donazioni, o frazioni non inferiori a 150 (centocinquanta), effettuate nell’anno che precede quello in cui l’Assemblea è convocata, dai rispettivi volontari iscritti a quel Socio AVIS.

10.3       I rappresentanti dei Soci AVIS che non esprimono alcun delegato devo­no essere eletti dai rispettivi Soci donatori.

10.4      Si considerano aventi diritto di voto i rappresentanti e i delegati dei Soci AVIS che risultino iscritti nel Libro degli associati aggiornato alla data del­l'assemblea.

10.5       Ogni rappresentante o delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro rappresentante o delegato, anche se espresso da (o iscritto a) altro Socio AVIS, con delega scritta. Ogni rappresentante o delegato non può rice­vere più di tre deleghe.

10.6      L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, entro il mese di aprile,

per approvare il bilancio.

10.7       Inoltre si riunisce ogni qual volta il Comitato di gestione lo ritenga op­portuno e quando ne sia fatta richiesta dall’Organo di controllo o dall’Addet­to contabile e di bilancio o congiuntamente da tanti Soci che nella precedente assemblea abbiano complessivamente espresso almeno un decimo dei voti.

10.8      L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto, con qualun­que mezzo anche via email, inviato almeno quindici giorni prima della sedu­ta; il termine è abbreviabile a sette giorni in casi di motivata urgenza.

10.9      L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima convoca­zione, per la seconda e per quelle eventualmente successive, che siano fissate per il caso di mancato raggiungimento del quorum nella convocazione prece­dente, se previsto, oppure per altri motivi indicati nell’avviso.

10.10       Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento (in precedenza approvato dall’Assemblea stessa), purché sia possibile verificare l'identità dell’associa­to che partecipa e vota.

Art. 11 - Competenze e maggioranze

11.1     Spetta all’Assemblea:

a)       l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sin­tesi sull’attività svolta, presentati dal Comitato di gestione, e dalla relazione dell’Organo di controllo o dell’Addetto contabile e di bilancio, nonché la ra­tifica del bilancio preventivo del Comitato di gestione;

b)       l’elezione e la revoca dei componenti del Comitato di gestione, eventual­mente designando fra essi il presidente;

c)       la nomina e la revoca dell’Organo di controllo e/o dell’Addetto contabile e di bilancio;

d)       l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Comitato di gestione;

e)        l’approvazione di regolamenti attuativi dello statuto e delle linee di indi­rizzo e delle direttive generali per il funzionamento dell’Associazione, pro­poste dal Comitato di gestione;

f)        lo scioglimento dell’Associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;

g)       la determinazione delle quote e di ogni altro contributo dei Soci AVIS all’attività associativa, tenendo conto delle proposte del Comitato di gestione e di quante esposto in bilancio;

h)       ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competen­za di un altro organo associativo.

11.2      In mancanza di diversa previsione statutaria, le deliberazioni dell’as­semblea in prima convocazione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convoca­zione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

11.3       Per le modifiche dello Statuto l’assemblea si definisce “straordinaria” e occorre la presenza di almeno la metà, o un quarto, o un decimo o il due per­cento dei Soci, rispettivamente in prima, in seconda, in terza e in quarta convocazione; la delibera deve in ogni caso essere approvata con il voto favo­revole dei due terzi dei presenti.

11.4       Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’assemblea si definisce “straordinaria” e occorre la presenza e il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

11.5       Per deliberare sulla revoca o l’anticipata cessazione dell’intero Comitato di gestione i rappresentanti e i delegati devono essere stati eletti o designa­ti, secondo le regole interne del Socio AVIS che li esprime, con espresso mandato a deliberare su tali temi.

Art. 12 - Presidente

12.1     II Presidente è eletto dal Comitato di gestione al proprio interno, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, presiede l’Associazione, ne ha la rap­presentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

12.2      Al Presidente spetta, inoltre:

a)       convocare e presiedere l’Assemblea e il Comitato di gestione, nonché for­mularne l’ordine del giorno;

b)       curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato;

c)        assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Co­mitato, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in oc­casione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 (dieci) giorni successivi.

12.3       In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. La firma o la presenza del Vicepresidente Vica­rio fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.

12.4      II Presidente nominato dall'Assemblea può essere sostituito dal comita­to di gestione a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, altrimenti la decisione è rimessa dal Comitato all’Assemblea.

Art. 13 - Ufficio di Presidenza

13.1     È un'articolazione interna del Comitato di gestione ed è composto dal Presidente, dai vice-presidenti (di cui uno è designato “vicario" dal presiden­te stesso), dal segretario e dal tesoriere designati dal Comitato di gestione, nonché dagli altri membri cui il Comitato abbia delegato poteri gestori.

13.2     L'Ufficio di presidenza è convocato o consultato dal Presidente, senza formalità, e può prendere a maggioranza dei suoi componenti le decisioni di ordinaria amministrazione che spettano al Comitato di gestione, salve diverse decisioni di quest’ultimo, in particolare:

a)      l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;

b)     la scelta delle persone che prestano la propria opera all’Associazione, a ti­tolo subordinato o autonomo, inclusi incarichi di consulenza e professionali.

13.3     Le decisioni dell’ufficio di presidenza sono riportate nel libro delle de­cisioni del Comitato di gestione e devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato medesimo in occasione della prima riunione successiva.

Art. 14 - Comitato di gestione

14.1      11 Comitato di gestione è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è composto da membri eletti dall’Assemblea, nel numero minimo di cinque o in numero superiore purché dispari determinato dall'Assemblea stessa in una seduta precedente a quella elettiva. L'Assemblea può anche stabilire che un certo numero di membri rappresentino determinati territori e quindi siano eletti dai Soci di quel territorio, purché la maggioranza sia eletta dalla mag­gioranze dei voti.

14.2      1 membri da eleggere sono scelti fra i Soci donatori o indicati dai Soci AVIS tra i propri associati. Si applicano le cause di ineleggibilità e decaden­za dell’articolo 2382 del codice civile.

14.3      L’Assemblea designa anche i membri supplenti che sostituiranno, in ordine di designazione, membri effettivi del Comitato di gestione che dovesse­ro cessare dalla loro attività per qualsiasi motivo.

14.4      La rinunzia di un amministratore ha effetto da quando viene sostituito.

Se nel corso del mandato uno o più degli amministratori vengano meno per qualunque motivo e non vi siano membri supplenti per la sostituzione, oppu­re i sostituti superino la metà dei componenti del Comitato (compresi quelli subentrati in precedenza), l’Assemblea è convocata senza indugio per delibe­rare sulla sostituzione e quelli così nominati scadono insieme a quelli in cari­ca all’atto della loro nomina.

14.5      II Comitato elegge al proprio interno il Presidente (se non nominato dall’Assemblea), e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresi­denti - dei quali uno Vicario - il Segretario e il tesoriere.

14.6      II Comitato si riunisce almeno per l’approvazione bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti, nonché quando lo richieda l’Or­gano di controllo o l’Addetto contabile e di bilancio. -

14.7      II Comitato è convocato con avviso scritto, con qualunque mezzo anche via email, inviato almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convoca­zione può essere inviata almeno due giorni prima .

14.8      11 Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioran­za dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea l'espulsione dì un Socio e per quella di proposta di modifica statutaria da sot­toporre all'approvazione dell’Assemblea, per le quali occorre il voto favore­vole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

14.9      Al Comitato spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordina­ria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all’Assemblea, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di questultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od op­portuna per il raggiungimento dei fini statutari.

14.10      11 Comitato può delegare tutti o parte dei suoi poteri a singoli suoi membri, nonché deliberare il conferimento di procure ad altri incaricati dell’Associazione.

Art. 15 - Tesoriere e Segretario

15.1      Sono membri del Comitato di gestione cui vengono delegati i seguenti

compiti:

a)       al tesoriere la tenuta contabile e gli altri adempimenti amministrativi dell’Associazione, compresa la predisposizione delle bozze dei bilanci che il Comitato presenta all'Assemblea;

b)       al Segretario la redazione dei verbali degli organi associativi e la tenuta dei libri dell’Associazione.

Art. 16 - Organo di controllo

16.1      L'Organo di controllo è nominato dall’Assemblea obbligatoriamente nei casi previsti dalla legge (art, 30 d.lgs. 117/2017 o altre successive), con i re­quisiti e i compiti previsti dalla legge stessa. A scelta dell'Assemblea che lo nomina, esso può essere monocratico o collegiale. In quest’ultimo caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra non Soci.

I membri eleggono fra loro il presidente e rimangono in carica per tre eser­cizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

16.2 Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro e i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono comunque possedere le prescritte qualità professio­nali.

16.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto fun­zionamento

16.4     Esso esercita inoltre il controllo contabile, quando non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e, dove prescritto per leg­ge (art. 31 d.lgs, 117/2017 o altre successive), i suoi componenti siano tutti revisori legali.

16.5     L'organo di controllo esercita inoltre compiti di verifica delle finalità ci­viche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché le attestazioni prescritte dalla legge, anche con riguardo al bilancio sociale.

16.6     Delle proprie riunioni l’Organo di controllo redige apposito verbale.

16.7      I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere ai membri del Comitato di gestione notizie sull’anda­mento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7       Essi inoltre partecipano di diritto all'Assemblea, senza diritto di voto, e sono invitati a partecipare alle sedute del Comitato di gestione.

Art. 17 - Addetto contabile e di bilancio

17.1      L’Addetto contabile e di bilancio è nominato dall’Assemblea, obbligatoriamente quando manchi l’Organo di controllo, e deve essere dotato dì adeguata competenza rispetto alle sue funzioni. Dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

17.2      L'Addetto contabile e di bilancio ha funzione di supporto al Comitato di Gestione; esamina il bilancio consuntivo e formula in apposita relazione le proprie osservazioni e conclusioni circa la correttezza del bilancio e la sua corrispondenza alla documentazione contabile.

17.3      L’Addetto contabile e di bilancio partecipa di diritto all’Assemblea, senza diritto di voto, ed è invitato a partecipare alle sedute del Comitato di gestione.

Art. 18 - Patrimonio

18.1     11 patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai diritti che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

18.2      II patrimonio e le attività associative sono finanziati con:

a)       il reddito del patrimonio;

b)       i contributi dei Soci AVIS stabiliti dall’Assemblea;

c)       eventuali contributi straordinari ed elargizioni e lasciti di qualunque gene­re dei soci o di terzi;

d)     i contributi e i rimborsi relativi alle convenzioni per l'attività di raccolta e ogni altro tipo di contributo e sovvenzione pubblici, generici o finalizzati a specifici progetti;

e)      eventuali altri proventi delle attività dell'Associazione, nei limiti consenti­ti dalla legge;

f)     ogni altro avanzo di gestione;

g)     finanziamenti a debito, in casi di motivate necessità e previa delibera auto­rizzativa dell’Assemblea.

18.3     II patrimonio e ogni altro avanzo o provento, fondi e riserve comunque denominate, sono vincolati agli scopi e alle attività dell’Associazione e non possono essere distribuiti in alcun modo, salvi gli obblighi di legge e la devo­luzione nel momento dello scioglimento dell’Associazione.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

19.1    Considerata la sua natura di ente strumentale dei Soci, in caso di scio­glimento o estinzione dell’Associazione il suo patrimonio viene devoluto e suddiviso fra i Soci AVIS che abbiano mantenuto i requisiti per essere legal­mente qualificati associazioni di volontariato ed enti del terzo settore, che appartengano alla rete Avis nazionale e che abbiano statutariamente il vinco­lo della devoluzione del loro patrimonio all’Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe.

19.2    A ciascun Socio AVIS viene attribuita una quota del patrimonio netto esistente all’atto dello scioglimento, proporzionale al numero di unità di san­gue e di emocomponenti mediamente raccolte da quel Socio, rispetto al nu­mero complessivo raccolto da tutti i Soci, nel quadriennio che precede la da­ta di scioglimento.

19.3 1 cespiti vengono liquidati dai liquidatori, col parere dell’Organo di con­trollo che verifica il rispetto di procedure competitive adeguate, salvo quelli di cui, prima di essere venduti, uno o più Soci, anche congiuntamente, chie­dano l’assegnazione in natura, offrendo gli eventuali conguagli di valore, an­che in forma di assunzione di debiti dell’Associazione.

19.4     In tale ultimo caso il cespite viene assegnato al valore risultante da pe­rizia redatta da esperti indipendenti indicati dall’Organo di controllo. I Soci assegnatari rimborsano pro quota il costo delle perizie se i beni da assegnare valgono meno del settanta percento del totale da liquidare.

19.5     1 beni oggetto di richieste di assegnazione confliggenti sono assegnati al Socio che ha fatto la richiesta di maggior valore o in caso di parità, mediante sorteggio .

19.6       La quota dei Soci che non abbiano i requisiti del comma l viene ripar­tita fra gli altri Soci.

Art. 20 - Esercizio e bilancio

20.1     L’esercizio ha la durata di un anno solare.

20.2      Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Comitato di gestione approva il preventivo finanziario dell’anno successivo, che viene presentato en­tro il 30 (trenta) di aprile per la ratifica dell’Assemblea, la quale nella stessa occasione approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

20.3      II bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal ren­diconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

20.4       Nei casi consentiti dalla legge (art. 13, c,2, D.lgs. 117/2017 o altre suc­cessive), il bilancio può essere sostituito da un rendiconto di cassa.

20.5 I bilanci o i rendiconti con i relativi allegati devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l’esame ai Soci che lo ri­chiedano.

20.6 Dopo l’approvazione in Assemblea il Bilancio è depositato presso l’Au­torità indicata dalla legge.

20.7 L’Associazione redige e pubblica inoltre il Bilancio sociale, nei casi prescritti dalla legge.

Art. 21 - Libri dell'Associazione

21.1      L’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a)       il libro dei Soci;

b)       il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c)       il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d)       il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di gestione (comprendente anche le riunioni e decisioni dell’Ufficio di presidenza) e dell’Organo di controllo.

21.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Comitato di ge­stione. I libri dì cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si rife­riscono.

21.3 1l Libro dei Soci annota i Soci AVIS, mentre l’elenco dei Soci donatori può essere tenuto con rinvio al corrispondente libro di ciascun Socio AVIS, che ha l’onere di tenere tempestivamente aggiornata l’Associazione.

21.4       I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 (quindici) gior­ni dalla presentazione della richiesta scritta al Presidente.

Art. 22 - Norma transitoria
Il Presidente, previa delibera del Comitato di gestione, è delegato ad apporta­re le modifiche o integrazioni al presente statuto che fossero richieste dal Re­gistro o dall’Autorità di controllo, in base al d.lgs 117/2017 e alla sua disci­plina di attuazione.

In originale firmato: Marisa Gilla - Francesco Terrone Notaio.